“Un onesto annuale divertimento…”
Data:
20 Febbraio 2019

Il 15 gennaio 1823, il Cardinal Rusconi, Legato di Ravenna, emana una Notificazione per regolamentare l’uso delle maschere e la condotta nei balli ove questi saranno concessi dalle pubbliche autorità.
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Fra le numerose limitazioni possiamo leggere che “non è lecito né uscire dalla Città e luoghi murati, né entrare con Maschera senza denunciare il proprio nome”, “non è lecito imitare col mezzo della Mascherà né distintivi, né riti, né vesti, sia di culto religioso, sia di corpi militari, sia di Autorità anche dei passati governi”. Durante i balli ” non è permesso il ballare in qualità di Donna a chi è vestito con abito da uomo, e viceversa: quantunque chi balla fosse in realtà Donna, o Uomo rispettivamente”.
il 21 gennaio 1856 il legato Achille Maria Ricci, concede lo svolgimento di due veglioni presso il “Teatro Allighieri”.
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Anche in questo caso “viene proibito ogni abito di Maschera che rappresentasse quello Ecclesiastico, o militare o cavalleresco”. Inoltre “le armi d’ogni maniera ed i bastoni sono assolutamente vietati”. Sui divieti vigila la forza della Polizia, autorizzata ad agire ben oltre il nostro abituale stato di diritto: “le trasgressioni saranno sommariamente giudicate e condannate dal Direttore della Polizia”.
Ultimo aggiornamento
9 Maggio 2024, 16:38