“Un onesto annuale divertimento…”
Data:
20 Febbraio 2019
Il 15 gennaio 1823, il Cardinal Rusconi, Legato di Ravenna, emana una Notificazione per regolamentare l’uso delle maschere e la condotta nei balli ove questi saranno concessi dalle pubbliche autorità.
Fra le numerose limitazioni possiamo leggere che “non è lecito né uscire dalla Città e luoghi murati, né entrare con Maschera senza denunciare il proprio nome”, “non è lecito imitare col mezzo della Mascherà né distintivi, né riti, né vesti, sia di culto religioso, sia di corpi militari, sia di Autorità anche dei passati governi”. Durante i balli ” non è permesso il ballare in qualità di Donna a chi è vestito con abito da uomo, e viceversa: quantunque chi balla fosse in realtà Donna, o Uomo rispettivamente”.
il 21 gennaio 1856 il legato Achille Maria Ricci, concede lo svolgimento di due veglioni presso il “Teatro Allighieri”.
Anche in questo caso “viene proibito ogni abito di Maschera che rappresentasse quello Ecclesiastico, o militare o cavalleresco”. Inoltre “le armi d’ogni maniera ed i bastoni sono assolutamente vietati”. Sui divieti vigila la forza della Polizia, autorizzata ad agire ben oltre il nostro abituale stato di diritto: “le trasgressioni saranno sommariamente giudicate e condannate dal Direttore della Polizia”.
Ultimo aggiornamento
9 Maggio 2024, 16:38