Questura di Ravenna

Questura di Ravenna (1890-2012)

Questura di Ravenna, Commissariato di p.s. di Faenza, Commissariato di p.s. di Lugo

bb., mazzi e regg. 3492

a cura di Dario Taraborrelli

 

Con questo elenco sommario si intende fornire uno strumento di accesso preliminare al fondo della Questura di Ravenna mentre la documentazione ancora è in corso di riordino e inventariazione.
Nell’elenco che segue sono descritte le principali categorie secondo le quali la documentazione è organizzata, le annualità presenti per ciascuna di esse e la relativa consistenza in termini di unità di conservazione.

Per questa ragione – attualmente e fino al completamento del riordino – l’individuazione dell’effettiva presenza della documentazione non è immediata e quindi le ricerche saranno effettuate in tempi più dilatati.

Nota alla consultazione dei documenti

Per quanto riguarda la consultabilità dei documenti, per la natura delle informazioni raccolte nelle indagini e nelle ricerche condotte dagli uffici di pubblica sicurezza si ricorda che:

  • la documentazione fino al 1950 è liberamente consultabile;
  • per la documentazione dal 1951 e fino al 1980 la consultabilità è sottoposta ai limiti della normativa vigente sui dati:
    • i documenti contenenti dati personali così detti sensibilissimi (cioè “idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o i rapporti riservati di tipo familiare”), diventano consultabili 70 anni dopo la loro data;
    • i documenti contenenti dati personali sensibili (cioè “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale”), diventano consultabili 40 anni dopo la loro data;
    • i documenti contenenti dati giudiziari (cioè “dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”), diventano consultabili 40 anni dopo la loro data;
  • la documentazione successiva al 1980 NON è consultabile, se non dopo autorizzazione prevista per scopi storici.

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Ultimo aggiornamento

27 Giugno 2024, 10:36