Questura di Ravenna
Questura di Ravenna 1920-oggi
All’Ufficio provinciale di P.S. di Ravenna venne preposto un questore con l’emanazione Regio decreto 1442/1919 che riorganizzò in tutta Italia gli uffici locali e il personale di pubblica sicurezza. Tale impianto venne confermato con il Regio decreto del 14 aprile 1927 che portò alla soppressione delle sottoprefetture e l’istituzione di una questura in ogni capoluogo di provincia.
Nel 1931, dopo l’emanazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, la Questura di Ravenna venne riorganizzata istituendo due commissariati urbani denominati Ravenna ferrovia e Porto (chiamato anche Ravenna-Darsena) e confermando l’articolazione territoriale della provincia con il Commissariato di pubblica sicurezza di Lugo e il Commissariato di pubblica sicurezza di Faenza.
La riorganizzazione se da un lato confermò la dipendenza istituzionale delle questure dalle prefetture, dall’altro definì che la questura assumeva “la direzione tecnica di tutti i servizi di polizia e di ordine pubblico nella provincia”, delineando di fatto una precisa ripartizione tra i ruoli delle due istituzioni.
Nell’agosto del 1944 il Palazzo della Prefettura, venne bombardato dagli Alleati. Si ritiene convenzionalmente che gran parte della documentazione precedente tale data sia andata distrutta in questo evento, ma come sopra esposto durante la ricognizione complessiva della documentazione sono stati individuati fascicoli del casellario giudiziario e massime risalenti a fine Ottocento e alla prima metà del Novecento.
Con la nascita della Repubblica italiana e l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana non vennero introdotte modifiche all’organizzazione o ai rapporti tra questure e prefetture. Anche a Ravenna l’organizzazione della Questura e dei commissariati locali rimase inalterata.
Nel 1972 con la pubblicazione della circolare del 1 marzo 1972, n. 13 del Ministero dell’Interno, relativa all’ordinamento degli archivi di pubblica sicurezza, entrò in vigore il nuovo titolario, tuttora vigente, che semplificò le categorie portandole da 306 a 201. Nell’attività della Questura di Ravenna non si notano rilevanti differenze con l’entrata in vigore del nuovo titolario se non nella riclassificazione di alcune categorie permanenti.
Tra il 1970 e il 1980 fu attivo un commissariato stagionale per i mesi estivi con competenza su Cervia e Milano Marittima.
Con il nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza (legge 121/1981), al questore venne data la qualifica di autorità provinciale di pubblica sicurezza indipendente dal prefetto, e gli furono attribuite piena autonomia e specifiche competenze e responsabilità tecnico-amministrative nella gestione della polizia.
L’attuale struttura delle Questure – definita col decreto ministeriale del 16 marzo 1989 – prevede:
- due Divisioni
- Polizia Anticrimine
- Polizia Amministrativa e sociale
- e cinque Uffici direttivi
- Ufficio di Gabinetto
- Ufficio del Personale
- Ufficio delle Investigazioni Generali ed Operazioni Speciali – DIGOS
- Ufficio Amministrativo Contabile
- Ufficio Sanitario
Nella prassi archivistica della Questura di Ravenna e in base alla documentazione effettivamente versata le divisioni sembrano sostanzialmente ricalcare quelle del titolario del 1972 e precisamente:
- Divisione 1ª – Ufficio di gabinetto: mantiene le funzioni su affari riservati, personale e relativa contabilità e assorbe anche la documentazione della DIGOS;
- Divisione 2ª – Polizia giudiziaria: Polizia anticrimine
- Divisione 3ª – Polizia amministrativa: Amministrativa e sociale
Fonti normative
Legge 13 novembre 1859, n. 3720
Legge 20 marzo 1865, n. 2248
Legge 21 dicembre 1890, n. 7321
Legge 14 agosto 1919, n. 1552
Legge 11 novembre 1923, n. 2395
Legge 1 aprile 1981, n. 121, “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”
Regio decreto 8 giugno 1859, n. 3425
Regio decreto 21 agosto 1901, n. 409
Regio decreto 31 agosto 1907, n. 690
Regio decreto legge 2 gennaio 1927, n. 1
Regio decreto legge 14 aprile 1927, n. 593
Regio decreto 18 giugno 1931, “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”
Ultimo aggiornamento
27 Giugno 2024, 10:36